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CONDIZIONI
GENERALI di CONTRATTO di VENDITA di PACCHETTI
TURISTICI
1.PREMESSA.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso
che:
a. il decreto legislativo n.111 del 17.3.95 di
attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a
protezione del consumatore che l’organizzatore
ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
consumatore si rivolge, debbano essere in
possesso dell’autorizzazione amministrativa
all’ espletamento della loro attività
(art.3/2 lett. A d. lgs.111/95).
b. il consumatore ha diritto di ricevere copia
del contratto di vendita di pacchetto turistico
(ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 111/95), che
è documento indispensabile per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui
all’art. 18 delle presenti Condizioni generali
di contratto.
La nozione di “ pacchetto turistico”(art.2/1
d.lgs 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto viaggi,
le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”,
risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendendosi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a. trasporto;
b. alloggio;
c. servizi turistici non accessori al trasporto
o all’alloggio che costituiscano parte
significativa del “pacchetto turistico”.
2.
FONTI LEGISLATIVE.
Il
contratto di compravendita di pacchetto
turistico, è regolato, oltre che dalle presenti
condizioni generali, anche dalle clausole
indicate nella documentazione di viaggio
consegnata al consumatore. Detto contratto, sia
che abbia ad oggetto servizi da fornire in
territorio nazionale che estero, sarà altresì
disciplinato dalle disposizioni - in quanto
applicabile - della L. 27/12/1977 n°1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il 23. 04. 1970, nonché
dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3.
INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA.
L’organizzazione ha l’obbligo di realizzare
in catalogo o nel programma fuori catalogo una
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da
inserire nella scheda tecnica del catalogo o del
programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’assicurazione;
- estremi della polizza assicurativa
responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma
fuori catalogo;
- cambio di riferimento ai fini degli
adeguamenti valutari, giorno o valore;
4.
PRENOTAZIONI.
La
domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà
copia. L’accettazione delle prenotazioni si
intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in
cui l’organizzazione invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le
indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in
regolare adempimento degli obblighi previsti a
proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo
utile prima dell’inizio del viaggio.
5.
PAGAMENTI.
La
misura dell’acconto, fino ad un massimo del
25% del prezzo del pacchetto turistico, da
versare all’atto della prenotazione ovvero
all’atto della richiesta impegnativa e la data
entro cui prima della partenza dovrà essere
effettuato il saldo, risultano dal catalogo,
opuscolo o quanto altro.
Il
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte
dell’agenzia intermediaria e/o
dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6.
IL PREZZO.
Il
prezzo del pacchetto turistico è determinato
nel contratto, con riferimento a quanto indicato
in catalogo o programma fuori catalogo ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a
20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
-costi di trasporto, incluso il costo del
carburante;
-diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici quali imposte, tasse di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
-tassi di cambio applicati al pacchetto in
questione;
Per
tali variazioni si farà riferimento al corso
dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore
alla data di pubblicazione del programma come
riportata nella scheda tecnica del catalogo
ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra.
Le
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario
del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del
catalogo o programma fuori catalogo.
7.
RECESSO DEL CONSUMATORE E PENALITA’ PER
ANNULLAMENTO.
Il
consumatore può recedere dal contratto, senza
pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6
in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più
elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non
accettata dal consumatore.
Nei
casi di cui sopra, il consumatore ha
alternativamente diritto:
-
ad usufruire di un pacchetto turistico
alternativo, senza supplemento di prezzo o con
la restituzione dell’eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto turistico abbia
valore inferiore al primo;
-
alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere
effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di
rimborso.
Il
consumatore dovrà dare comunicazione della
propria decisione (di accettare la modifica o di
recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
Al
consumatore che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma verrà addebitato -al netto
dell’acconto versato di cui all’ art. 5/1°
comma- le quote di iscrizione, i premi
assicurativi e le seguenti percentuali della
quota di partecipazione, calcolate in base a
quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è
avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni
non include quello del recesso, la cui
comunicazione deve pervenire in un giorno
lavorativo antecedente quello dell’inizio del
viaggio):
a)
Pacchetti turistici con servizi regolari di
linea a tariffa normale e con soggiorni in
albergo, appartamenti, residence, ville e
villaggi in formula alberghiera:
•
10% della quota di partecipazione sino a
15 giorni di calendario prima della partenza;
• 30% della quota di
partecipazione sino a 3 giorni lavorativi
(escluso comunque il sabato) prima della
partenza;
• 100% quota di
partecipazione dopo tali termini.
Pacchetti
turistici con voli regolari a tariffa speciale o
IT o con voli noleggiati o speciali (sino a 5
ore di volo no-stop). - pacchetti turistici di
gruppo con altri mezzi di trasporto:
•
10% della quota di partecipazione sino a
21 giorni di calendario prima della partenza;
• 30% della quota di
partecipazione da 20 a 15 giorni di calendario
prima della partenza;
• 50% della quota di
partecipazione da 14 a 3 giorni lavorativi
(escluso il sabato) prima della partenza;
• 100% della quota di
partecipazione dopo tali termini;
Pacchetti
turistici con voli noleggiati o speciali (oltre
5 ore di volo no-stop) o con IT di gruppi
intercontinentali - crociere marittime.
Pacchetti turistici con soggiorno in
appartamenti, residence, ville e villaggi in
formula affitto:
•
10% della quota di partecipazione sino a
30 giorni di calendario prima della partenza;
• 30% della quota di
partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario
prima della partenza;
• 50% della quota di
partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario
prima della partenza;
• 75% della quota di
partecipazione da 9 giorni di calendario a tre
giorni lavorativi (escluso comunque il sabato)
prima della partenza;
• 100% della quota di
partecipazione dopo tali termini. Nel caso dei
gruppi precostituiti le somme di cui sopra
verranno concordate di volta in volta alla firma
del contratto.
Verranno
applicate le penali previste dal T.O. che
fornisce l’organizzazione tecnica del viaggio.
Nel
caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del
contratto.
8.
MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA.
Nell’ipotesi
in cui, prima della partenza, l’organizzatore
comunichi per iscritto la propria impossibilità
di fornire uno o più servizi oggetto del
pacchetto turistico, proponendo una soluzione
alternativa il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la
somma già pagata o di godere dell’ offerta di
un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai
sensi del 2 e 3° comma del precedente articolo
7).
Il
consumatore può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l’annullamento dipenda
dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel Catalogo o nel
Programma fuori catalogo, o da casi di forza
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto
turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati
da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla
mancata accettazione da parte del consumatore
del pacchetto turistico alternativo offerto (ai
sensi del precedente art. 7), l’organizzatore
che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ. ),
restituirà al consumatore il doppio di quanto
dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di
viaggio.
La
somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il
consumatore sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4°
comma qualora fosse egli ad annullare.
9.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
L’organizzatore,
qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi
ragione, tranne che per un fatto proprio del
consumatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di
prezzo a carico del contraente e qualora le
prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in
misura pari a tale differenza.
Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal
consumatore per seri e giustificati motivi,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità del mezzo e di posti e lo
rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste effettuate fino
al momento del rientro anticipato.
10.
SOSTITUZIONI.
Il
cliente rinunciatario può farsi sostituire da
altra persona sempre che:
l’organizzatore
ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le generalità del
cessionario;
il
sostituto soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio (ex art. 10 d. lgs.
111/95) ed in particolare i requisiti relativi
al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
il
soggetto subentrante rimborsi
all’organizzatore tutte le spese sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura che gli
verrà quantificata prima della cessione.
Il
cedente ed il cessionario sono inoltre
solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui
alla lettera c) del presente articolo.
In
relazione ad alcune tipologie di servizi, può
verificarsi che un terzo fornitore di servizi
non accetti la modifica del nominativo del
cessionario, anche se effettuata entro il
termine di cui al precedente punto a).
L’organizzatore non sarà pertanto
responsabile dell’eventuale mancata
accettazione della modifica da parte dei terzi
fornitori di servizi. Tale mancata accettazione
sarà tempestivamente comunicata
dall’organizzatore alle parti interessate
prima della partenza.
11.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.
I
partecipanti dovranno essere muniti di
passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza
delle regole di normale prudenza e diligenza ed
a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dall’organizzazione,
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I partecipanti saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzazione dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle sopra esaminate
obbligazioni.
Il
consumatore è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione.
Il
consumatore comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali
che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l’attuazione.
12.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.
La
classificazione ufficiale delle strutture
alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto in base
alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il
servizio è erogato.
In
assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità
dei paesi anche membri della UE cui il servizio
si riferisce, l’organizzatore si riserva la
facoltà di fornire in catalogo o depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del
consumatore.
13.
REGIME DI RESPONSABILITA'.
L’organizzatore
risponde dei danni arrecati al consumatore a
motivo dell’inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia
che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del consumatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei
servizi turistici) o da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere.
Il
venditore presso il quale sia stata effettuata
la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma
è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale
responsabilità previsti dalle leggi o
convenzioni sopra citate.
14.
LIMITI DEL RISARCIMENTO.
Il
risarcimento dovuto dall’organizzatore per
danni alla persona non può in ogni caso essere
superiore alle indennità risarcitorie previste
dalle convenzioni internazionali in riferimento
alle prestazioni il cui inadempimento ne ha
determinato la responsabilità: e precisamente
la Convenzione di Varsavia del 1929 sul
trasporto aereo internazionale nel testo
modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di
Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la
convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul
contratto di viaggio per ogni ipotesi di
responsabilità dell’organizzatore. In ogni
caso il limite risarcitorio non può superare
l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal per
danno alle cose” previsto dall’art. 13 n°
CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi
altro danno e per quelli stabiliti dall’art.
1783 Cod. Civ..
15.
OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L’organizzatore
è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto.
L’organizzatore
ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 13 e 14), quando la
mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di
forza maggiore.
16.
RECLAMI E DENUNCE.
Ogni
mancanza nell’esecuzione del contratto deve
essere contestata dal consumatore senza ritardo
affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio.
Il
consumatore può altresì sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccomandata, con
avviso di ricevimento, all’organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la
località di partenza.
17.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E
DI RIMPATRIO.
Se
non espressamente comprese nel prezzo, è
possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un
contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18.
FONDO DI GARANZIA.
E’
istituito presso la Direzione Generale per il
Turismo del Ministero delle Attività Produttive
il Fondo di Garanzia cui il consumatore può
rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs.
111/95), in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato del venditore o
dell’organizzazione, per la tutela delle
seguenti esigenze:
•
rimborso del prezzo versato;
•
suo rimpatrio nel caso di viaggio all’estero
Il
fondo deve altresì fornire un’immediata
disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell’organizzatore.
Le
modalità di intervento del Fondo sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del
12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n. 5 D. lgs.
N. 111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI
•
DISPOSIZIONI NORMATIVE. I
contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale
di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6;
artt. da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione nonché dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita
del singolo servizio oggetto di contratto.
•
CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali
contratti sono altresì applicabili le seguenti
clausole delle condizioni generali di contratto
di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7;
art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art.
15; art. 17. L’applicazione di dette clausole
non determina assolutamente la configurazione
dei relativi contratti come fattispecie di
pacchetto turistico. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita
di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
Approvate
da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
Informativa
ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria
ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98.
La
legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e
alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all’estero.
Privacy.
Si
informa che tutti i dati personali verranno
trattati nel pieno rispetto delle disposizioni
della legge 196/30.06.2003 e che il trattamento
dei dati personali è diretto all’espletamento
da parte dell’Associazione delle prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico. Si
consente altresì che i dati siano utilizzati a
fini informativi dalle strutture e servizi del
sistema Acli. I dati personali in ogni momento
potranno essere cancellati a richiesta del
consumatore. Di tale informativa si potrà
prendere visione presso la nostra sede o altri
punti CTA
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